Dal 2016 l’INPS non invia più alcuna comunicazione cartacea ai pensionati

per avvisare dell’obbligo di rendere la dichiarazione reddituale.

RED

RED – Chi non l’ha inviato nel 2015 ultima chiamata

In questi giorni l’INPS sta inviando ai pensionati che risultino titolari di prestazioni collegate al reddito percepite da sé stessi e dai propri familiari nell’anno 2014 e non comunicate, un invito a regolarizzare la posizione entro il 31 marzo 2017.

Si tratta della comunicazione che va fornita obbligatoriamente con il modello RED (dichiarazioni reddituali pensionati), che deve essere presentato ogni anno per la richiesta delle pensioni INPS da parte di quei pensionati che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali integrative collegate al reddito, per l’acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento, permettendo così all’Istituto di accertare il diritto e l’esatto importo della pensione.

Passata la scadenza del 31 marzo 2017, per i pensionati che non abbiano regolarizzato la propria posizione, l’INPS procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso”.

La comunicazione può essere fatta:

  1. Attraverso i servizi online del sito www.inps.it, dal percorso di navigazione: Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Dichiarazione reddituale – RED semplificato.

Dopo essersi autenticato al servizio con le credenziali SPID o con il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS, scelga l’opzione Anno 2015 (dichiarazione redditi per l’anno 2014).

Il servizio è stato semplificato e consente di adempiere all’obbligo di dichiarazione in modo semplice e chiaro, seguendo le istruzioni fornite dalla procedura, comodamente da casa.

Le credenziali SPID consentono di accedere con un’unica identità digitale a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati, accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Per informazioni su SPID e sulle modalità per ottenerlo gratuitamente, può consultare il sito www.spid.gov.it.

  1. Con l’assistenza gratuita del Centro di Assistenza Fiscale (CAF ACLI), utilizzando il codice a barre riportato sulla lettera di comunicazione ricevuta.

NON DEVE PRESENTARE IL RED

  • Chi, per obbligo o facoltà, presenta la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) e NON possiede redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione.

DEVE PRESENTARE IL RED

  • Chi presenta la dichiarazione dei redditi e possiede anche redditi non indicati in 730 o UNICO (redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione);
  • Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente non la presenta;
  • Chi non ha alcun reddito oltre alla pensione.

 Soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale

Il modello RED deve essere presentato ogni anno, entro il 15 settembre, per la richiesta delle pensioni INPS da parte di quei pensionati che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali integrative collegate al reddito, per l’acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento, permettendo così all’Istituto di accertare il diritto e l’esatto importo della pensione. Dal 2016, ricordiamo, è disponibile il nuovo modello RED semplificato.

Dal 2016 l’INPS non invia più alcuna comunicazione cartacea ai pensionati della gestione privata residenti in Italia, che godono di prestazioni collegate al reddito, per avvisare dell’obbligo di rendere la dichiarazione reddituale.

L’ordinamento previdenziale italiano prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.

La tabella 1 elenca le prestazioni collegate al reddito per le quali l’Istituto effettua la verifica reddituale, con l’evidenza dei casi in cui rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del proprio coniuge o dei familiari.

 Tabella 1

Codice rilevanza

Descrizione

Soggetto per cui rilevano i redditi
    T C F
1 Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, L. n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore all’anno 1994, e s.m.e i. X
2 Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, L. n.  638/83 e s.m.e i. X
3 Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, art. 1, comma 4, L. n. 222/1984 e s.m.e i. X X
4 Integrazione al minimo, art. 4, commi 1 e 1 bis, d.lgs. n. 503/1992, e s.m.e i., delle pensioni con decorrenza dall’anno 1994. X X
5 Maggiorazione sociale, art. 1, L. n. 140/85, art. 1, commi 1 e 4, L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3, L. n. 388/2000 e s.m. e i. X X
6 Pensione sociale, art. 26, comma 1 e 3, L. n. 153/1969, e s.m. e i. X X
7 Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, L. n. 335/1995 e s.m. e i. X X
8 Aumento della pensione sociale, art. 2, L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i. X X
9 Assegno per il nucleo familiare, art. 2, commi 2 e 9, L. n. 153/1988 e s.m.e i. X X X
10 Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986e s.m.e i. X X X
11 Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i. X
12 Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i. X
13 Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, art. 9, L. n.  222/1984 e s.m.e i. X
14 Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m.e i. X
16 Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e s.m.e i.  X
17 Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n. 240/1994, art. 1, commi 181 e 184, L. n. 662/1996 e s.m.e i. X
19 Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67, comma 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m.e i. X X
20 Aumenti di Lire 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930) art. 67, L. n. 448/1998 e art. 52, L. n. 488/1999 e s.m.e i. X X
21 Maggiorazione di Lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i. X X
22 Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 1, 2, 3 e 6, L. n.  388/2000 e s.m.e i. X X
23 Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro),  art.  70, comma 7, L. n. 388/2000 e s.m.e i. X X
24 Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e s.m.e i. X X
25 Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i. X
26 Somma aggiuntiva – cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L.  2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s.m.e i. X
 LegendaT = titolare; = coniuge; F = familiari

I documenti necessari per l’esatta compilazione del RED sono:

  • documento d’identità in corso di validità e tessera sanitaria;
  • documento d’identità in corso di validità, tessera sanitaria e atto di nomina dell’eventuale tutore;
  • modello CU redditi 2015 relativo a redditi da lavoro dipendente, modello 730 o modello UNICO, certificazione pensioni estere (compresa AVS Svizzera), redditi da lavoro dipendente prestato all’estero;
  • redditi derivanti da lavoro autonomo (es: prestazioni occasionali, reddito professionale), assegni di mantenimento percepiti dall’ex coniuge, redditi esteri;
  • arretrati da lavoro dipendente (in Italia e all’estero), trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita in Italia e all’estero);
  • rendite vitalizie a qualsiasi titolo percepite;
  • quote di pensione d’invalidità trattenute dal datore di lavoro (buste paga);
  • dati relativi ad interessi bancari, postali, BOT, CCT, o altri titoli anche se posseduti all’estero anche autocertificati;
  • visure catastali per gli immobili posseduti anche all’estero;
  • copia RED dell’anno precedente.

Fonte INPS

Avviso INPS